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Tribunali Emilia-Romagna > Pubblico impiego
Data: 06/11/2001
Giudice: Brusati
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 725/01
Parti: Albertini e Capriglia / Ministero dei lavori Pubblici e Magistrato per il Po di Parma
TRIBUNALE DI PARMA - PUBBLICO IMPIEGO – CONTROVERSIE RELATIVE A QUESTIONI ATTINENTI AL PERIODO DEL RAPPORTO DI LAVORO SUCCESSIVO AL 30.6.1998 – CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELLA GIURISDIZIONE AVANTI AL GIUDICE ORDINARIO.


Due lavoratori hanno agito contro il Ministero dei lavori pubblici e contro il Magistrato per il Po lamentando di essere stati adibiti a mansioni di centralinisti fin dall’assunzione, avvenuta per l’uno nel 1991 e per l’altro nel 1992, ma di essere stati inquadrati nell’inferiore qualifica di telefonisti. Hanno chiesto, pertanto, l’attribuzione della qualifica superiore, con ogni conseguenza di legge; in subordine, hanno chiesto la condanna dell’ente datore di lavoro alle differenze retributive a far tempo dall’assunzione o, quanto meno, dall’entrata in vigore del D.L. 387/98. Il Ministero, costituitosi, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, in toto, “in quanto la questione dedotta in causa era attinente al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30.6.98, traendo origine dai provvedimenti di nomina (anno 1991) dei ricorrenti”, o quanto meno in parte, e cioè per le pretese relative al “periodo anteriore al 30.6.98”. Il Tribunale ha accolto quest’ultima tesi. Ricordato che il problema sta «nell’interpretare l’espressione controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30.6.98» utilizzata (dall’art. 45, c. 17 del d.lgs. n. 80/98) come criterio per radicare … la giurisdizione davanti al giudice ordinari» per le controversie in materia di pubblico impiego, il Tribunale ha affermato: «Delle varie interpretazioni proposte in ordine a tale normativa (quella che valorizza il periodo del rapporto di lavoro, e ciò in maniera strettamente aderente alla disposizione in questione; quella che valorizza il momento di adozione dell’atto della P.A. datrice di lavoro o della sua efficacia lesiva; quella che valorizza l’insorgenza del diritto), questo giudice ritiene maggiormente convincente quella secondo la quale il criterio c.d. sostanziale, che appare essere fatto proprio dalla predetta normativa (ancorata com’è alla collocazione temporale della materia del contendere), deve essere interpretato alla luce della tipologia delle controversie, con l’ulteriore conseguenza che deve aversi riguardo … al momento in cui si siano verificati tutti i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero i fatti che hanno originato la lesione lamentata … «Quando si rivendica il diritto ad un inquadramento e/o ad emolumenti collegati a prestazioni di lavoro che maturano nel tempo, siano esse a carattere periodico (ad es. lavoro straordinario, compensi incentivanti), siano esse a carattere continuativo (ad es.: retribuzione contrattuale o … per lo svolgimento di mansioni superiori), occorre avere esclusivamente riguardo … al momento in cui l’attività di lavoro sia stata eseguita, perché i predetti emolumenti sono attribuiti e derivano per il semplice fatto dello svolgimento di tale attività lavorativa, non avendo in tali casi rilevanza» (come, invece, ad es. in ipotesi di sanzioni disciplinari o di trasferimento), «l’atto con cui la P.A. datrice di lavoro ha eventualmente rigettato la richiesta avanzata dal dipendente …; … ciò che … rileva è unicamente il dato storico costituito dal compimento dei fatti materiali e delle circostanze … poste a fondamento della pretesa avanzata». Di qui, nella specie, «la necessità di … frazionare tra il giudice amministrativo ed il giudice ordinario le … pretese che coinvolgono il periodo del rapporto di lavoro antecedente e successivo alla data del 30.6.98»